IL RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935  n.  1071,  convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
-  Veduto  il  regio  decreto  30 Settembre 1938 n. 1652 e successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
-Veduta la Legge 2l febbraio 1980 n.28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
- Veduto il D.M. 5 maggio 1997;
- Veduto il D.P.R. 30  dicembre  1995  relativo  all'aprovazione  del
piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98;
-  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  Statuto formulate dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
- Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 17.07.1998;
- Veduto la nota ministeriale 04.08.1998 di autorizzazione;
- Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi  di
Pavia,   emanato   con  decreto  rettorale  del  12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta  Ufficiale
n.  224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che il loro inserimento e' previsto nel  regolamento  didattico  di
Ateneo;
-  Considerato  che  nelle more dell'approvazione e di emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi  di  laurea,  di  diploma  e  delle  scuole  di
specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto, emanato ai
sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato  con
Regio  Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n.
22,29 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea,  di
diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
Lo   Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
Dopo  l'art  599  del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con
scorrimento automatico degli articoli successivi, viene  inserita  la
Scuola  di  Specializzazione  in  MEDICINA LEGALE secondo il seguente
articolato che sostituisce integralmente quello  rubricato  sotto  il
titolo "Scuola di specializzazione in Medicina legale."
La  Scuola  di  Specializzazione in Medicina Legale dell' Universita'
degli  studi  di  Pavia,  sede  di  Pavia,  e'  istituita  con   sede
amministrativa  presso  il  Dipartimento di Medicina Legale e Sanita'
Pubblica, Sezione di Pavia.
Art.  1.  La Scuola, che risponde alle norme generali delle Scuole di
Specializzazione  dell'area  medica,  e'  articolata   nei   seguenti
indirizzi:
1. Medicina legale e delle assicurazioni
2. Psicopatologia Forense
3. Tossicologia forense
Art.  2.  La  Scuola  ha  lo  scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della Medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 3. La scuola rilascia  il  titolo  di  Specialista  in  Medicina
legale, con la specificazione dell'indirizzo seguito.
Art. 4. Il corso ha la durata di quattro anni.
Art.  5.  Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal
Consiglio della Scuola provvedono
- le due Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di  Pavia,
con  il  relativo  personale  universitario  appartenente  ai settori
scientifico-disciplinari di cui alla tab.  A  di  cui  al  Decreto  3
luglio 1996 del M.U.R.S.T.;
-  le  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei
protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del  D.  L.gvo  502/92,
con  il  personale  dirigente  del  S.S.N.  delle corrispondenti aree
funzionali e discipline;
- L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola puo' altresi'
stabilire convenzioni con Enti pubblici e privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di attivita' coerenti con gli
scopi della Scuola.
Art. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi.
Art. 7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i  laureati
in Medicina e chirurgia.
Sono  altresi'  ammessi  al concorso di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito   presso
Universita'   straniere,   ritenuto   equipollente  dalle  competenti
Autorita' accademiche italiane.
Art. 8. Per l'iscrizione alla Scuola e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 9. La Scuola si pone il fine di preparare laureati in Medicina e
chirurgia  per  una  specifica qualificazione professionale diretta a
soddisfare:
a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione  della
Giustizia  e  con  gli  operatori forensi per indagini che richiedono
conoscenze mediche e biologiche in particolari previsioni di diritto;
b)  le  esigenze  di  natura  medico-legale  del  Servizio  sanitario
nazionale;
c)  le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di
enti pubblici, di societa' di assicurazione e di privati cittadini;
d)  le  esigenze  connesse  con  la  prevenzione,  la  diagnosi,   il
trattamento dei comportamenti delinquenziali.
Art.  10.  La  Scuola si articola secondo otto aree di insegnamento e
addestramento professionalizzante  e  relativi  settori  scientifico-
disciplinari, come da tab. A.
Art. 11. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel S.S.N.
Art. 12. Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi
generali  e  di  area,  di  cui  all'art.  7;  esso e' deliberato dal
Consiglio della Scuola e reso pubblico del  Manifesto  annuale  degli
Studi.
Il  Consiglio  della  Scuola,  al  fine  di ottenere la formazione di
medici specialisti in Medicina Legale secondo gli obiettivi  generali
e  quelli  specifici  delle  diverse  aree  e  dei  relativi  settori
scientifico- disciplinari, di cui all'art.7,  nonche'  gli  standards
complessivi di addestramento professionale, determina:
a)  la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese le
attivita' pratiche di laboratorio e di tirocinio;
b) la suddivisione nei  periodi  temporali  dell'attivita'  didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative e' deliberato dal
Consiglio della Scuola e reso pubblico nel  Manifesto  annuale  degli
Studi.
Art.  13)  Durante  i  4  anni di corso e' richiesta la frequenza nei
reparti, divisioni, ambulatori, laboratori  delle  strutture  di  cui
all'art.  5,  che  garantiscono,  oltre  ad  un'adeguata preparazione
teorica, un congruo addestramento professionale pratico  compreso  il
tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (L. 4281
1990 e D.L.vo 257/1991):
La  frequenza  nelle  varie  aree per l'attivita' didattica formale e
seminariale, e per il tirocinio guidato, sino a raggiungere  l'orario
annuo complessivo previsto dalla normativa, avverra' secondo delibera
del  Consiglio  della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e
di  quelli  specifici  delle  diverse  aree   relative   ai   settori
scientifico-disciplinari di cui alla tab. A.
Nel regolamento didattico di ateneo verrano eventualmente specificate
le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Art.  14)  Per  tutta  la durata della Scuola gli specializzandi sono
guidati nel loro percorso formativo da tutori  designati  annualmente
dal   Consiglio   della  Scuola.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai  docenti
ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio
nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione,
che  consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo
dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per
sostenere gli esami annuali e finali.
Art. 15) Il Consiglio della  Scuola  puo'  autorizzare  la  frequenza
all'estero di strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,   il   Consiglio  della  Scuola  puo'  riconoscere  utile
l'attivita' svolta nelle suddette  strutture  sulla  base  di  idonea
documentazione.
Art.  16)  Lo  specializzando, per essere ammesso all'esame finale di
diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte  ore
previsto,  deve aver superato gli esami annuali ed il tirocinio, deve
aver  condotto  in  prima  persona,  con  progressiva  assunzione  di
autonomia   professionale,   atti  medici  specialistici  certificati
secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.
L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica coerente ai fini della Specializzazione  in  Medicina
legale, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame
stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Art. 17) Per tutto quanto non previsto dal  presente  statuto  si  fa
riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione.
Tabella  A.  Aree  di  addestramento  professionalizzante  e relativi
settori scientifico-disciplinari.
a) area propedeutica:
-  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere   le   conoscenze
fondamentali  di  diritto  pubblico  e  privato,  di  medicina legale
generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-  legale,
di   tecnica   e   diagnostica   anatomo-patologica,   di   patologia
medico-legale.
- Settori: EO7 Farmacologia; FO4B Patologia  Clinica;  FO6A  Anatomia
Patologica;
N0lX Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico;
b) area di tanatologia medico-legale:
-  Obiettivo:  lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica
delle  autopsie  e  diagnostica  di  tanatologia  medico-legale,   di
identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.
- Settori: F22B Medicina Legale.
c) area di laboratorio medico-legale:
- Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e
pratica di identificazione di materiale organico.
- Settori: F22B Medicina Legale.
d) area di ematologia forense:
-  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le  fondamentali
conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed
enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi  leucocitari,  DNA)  ai  fini
identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.
- Settori: F22B Medicina Legale.
e) area di tossicologia forense:
- Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le
tecniche  applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica,
di  tossicologia  iatrogena,   di   tossicologia   del   lavoro,   di
tossicologia dello sport, di ecotossicologia.
- Settori: F22B Medicina Legale.
f)  area  di  medicina  legale  del Servizio Sanitario Nazionale e di
medicina sociale:
- Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le  attivita'  medico-
legali  di  competenza  del SSN (ospedali ed USL), di medicina legale
militare,  di  medicina  del  lavoro,   di   medicina   sociale,   di
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.
- Settori: F22B Medicina Legale.
g) area di medicina assicurativa:
- Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinali e le
attivita'  pratiche  di  medicina  assicurativa  degli  infortuni del
lavoro, delle  malattie  professionali,  delle  forme  di  protezione
sociale  affidate  all'INPS,  dei  vari rami liberamente assicurativi
(vita,  infortuni,  responsabilita' civile, malattia, responsabilita'
professionale, ecc.).
- Settori: F22B Medicina Legale.
h) area di criminologia e psicopatologia forense:
- Obiettivo: lo specializzando  deve  apprendere  le  tecniche  e  le
attivita'   pratiche   concernenti   la   criminologia  generale,  la
criminologia  clinica,  la  criminologia  minorile,   la   psicologia
giudiziaria; la psicopatologia forense.
- Settori: F22B Medicina Legale.
Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Lo  specializzando,  per  essere  ammesso all'esame finale di Diploma
deve aver:
a) eseguito numero 50 autopsie medico-legali (nel  primo  biennio)  e
numero  100  autopsie  (nel  biennio  ad  indirizzo  medico-legale) e
partecipato alla fase di definizione  diagnostica  medico-legale  nei
casi suddetti;
b) eseguito numero 50 casi di laboratorio su materiale organico;
c)  eseguito  numero  50 accertamenti di emogenetica forense, ai fini
identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;
d) partecipato a numero 50 accertamenti di tossicologia forense;
e) partecipato a numero 80  ore  di  esercitazioni  presso  strutture
medico-legali  del SSN e di ospedali classificati aziende autonome, a
numero  40  ore  di  esercitazioni  presso  strutture   medico-legali
militari, a numero 30 casi di medicina del lavoro;
f)  effettuato  numero  40  ore  di  esercitazioni  presso  strutture
medico-legali dell'INAIL, numero  40  ore  presso  strutture  medico-
legali dell'INPS;
g)  partecipato  alla disamina di numero 80 casi di criminologia e di
psicopatologia forense;
h) partecipato alla conduzione, secondo le  norme  di  buona  pratica
clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di ateneo verrano eventualmente specificate
le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Pavia, 23 settembre 1998
                                                   Il rettore: SCHMID