IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; -Veduta la Legge 2l febbraio 1980 n.28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Veduto il D.M. 5 maggio 1997; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 17.07.1998; - Veduto la nota ministeriale 04.08.1998 di autorizzazione; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 22,29 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art 599 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in MEDICINA LEGALE secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo "Scuola di specializzazione in Medicina legale." La Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell' Universita' degli studi di Pavia, sede di Pavia, e' istituita con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Legale e Sanita' Pubblica, Sezione di Pavia. Art. 1. La Scuola, che risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica, e' articolata nei seguenti indirizzi: 1. Medicina legale e delle assicurazioni 2. Psicopatologia Forense 3. Tossicologia forense Art. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina legale e delle assicurazioni. Art. 3. La scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina legale, con la specificazione dell'indirizzo seguito. Art. 4. Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 5. Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal Consiglio della Scuola provvedono - le due Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Pavia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A di cui al Decreto 3 luglio 1996 del M.U.R.S.T.; - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D. L.gvo 502/92, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline; - L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola puo' altresi' stabilire convenzioni con Enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Art. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi. Art. 7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in Medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Art. 8. Per l'iscrizione alla Scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 9. La Scuola si pone il fine di preparare laureati in Medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare: a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della Giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in particolari previsioni di diritto; b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale; c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di societa' di assicurazione e di privati cittadini; d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali. Art. 10. La Scuola si articola secondo otto aree di insegnamento e addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico- disciplinari, come da tab. A. Art. 11. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Art. 12. Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area, di cui all'art. 7; esso e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico del Manifesto annuale degli Studi. Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in Medicina Legale secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico- disciplinari, di cui all'art.7, nonche' gli standards complessivi di addestramento professionale, determina: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese le attivita' pratiche di laboratorio e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi. Art. 13) Durante i 4 anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori, laboratori delle strutture di cui all'art. 5, che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (L. 4281 1990 e D.L.vo 257/1991): La frequenza nelle varie aree per l'attivita' didattica formale e seminariale, e per il tirocinio guidato, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto dalla normativa, avverra' secondo delibera del Consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli specifici delle diverse aree relative ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A. Nel regolamento didattico di ateneo verrano eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 14) Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 15) Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile l'attivita' svolta nelle suddette strutture sulla base di idonea documentazione. Art. 16) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve aver superato gli esami annuali ed il tirocinio, deve aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Medicina legale, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Art. 17) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione. Tabella A. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. a) area propedeutica: - Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico- legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale. - Settori: EO7 Farmacologia; FO4B Patologia Clinica; FO6A Anatomia Patologica; N0lX Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico; b) area di tanatologia medico-legale: - Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo. - Settori: F22B Medicina Legale. c) area di laboratorio medico-legale: - Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico. - Settori: F22B Medicina Legale. d) area di ematologia forense: - Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali. - Settori: F22B Medicina Legale. e) area di tossicologia forense: - Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia. - Settori: F22B Medicina Legale. f) area di medicina legale del Servizio Sanitario Nazionale e di medicina sociale: - Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attivita' medico- legali di competenza del SSN (ospedali ed USL), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria. - Settori: F22B Medicina Legale. g) area di medicina assicurativa: - Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinali e le attivita' pratiche di medicina assicurativa degli infortuni del lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilita' civile, malattia, responsabilita' professionale, ecc.). - Settori: F22B Medicina Legale. h) area di criminologia e psicopatologia forense: - Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attivita' pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria; la psicopatologia forense. - Settori: F22B Medicina Legale. Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di Diploma deve aver: a) eseguito numero 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e numero 100 autopsie (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti; b) eseguito numero 50 casi di laboratorio su materiale organico; c) eseguito numero 50 accertamenti di emogenetica forense, ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali; d) partecipato a numero 50 accertamenti di tossicologia forense; e) partecipato a numero 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del SSN e di ospedali classificati aziende autonome, a numero 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a numero 30 casi di medicina del lavoro; f) effettuato numero 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'INAIL, numero 40 ore presso strutture medico- legali dell'INPS; g) partecipato alla disamina di numero 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense; h) partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di ateneo verrano eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Pavia, 23 settembre 1998 Il rettore: SCHMID